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FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio)

Si informano tutti gli studenti e tutte le studentesse che L’Associazione UNIDEA si sta impegnando, già dal mese di maggio, per comprendere le modalità di svolgimento del nuovo percorso di accesso all’insegnamento, il quale permetterà agli aspiranti docenti di prendere parte al FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio). Per tale motivo abbiamo inviato in data 30 agosto 2017 una e-mail al Direttore di Dipartimento del DiSU e ai coordinatori dei corsi di studio dello stesso Dipartimento, per avere alcuni chiarimenti in merito a tale questione.


Dopo aver deposto definitivamente il TFA (Tirocinio Formativo Abilitante), il MIUR ha deciso di cambiare nuovamente le modalità per l’accesso all’insegnamento. Dal 2018, infatti, verrà attivato il FIT (Formazione Iniziale Tirocinio), ovvero il nuovo percorso per accedere all’insegnamento disciplinato dalla cosiddetta “Buona Scuola”. Il concorso, a numero chiuso, avrà cadenza biennale su base regionale e, in seguito, si accederà a tre anni di corso retribuiti, al termine dei quali è previsto l’inserimento in ruolo a tempo indeterminato.

Il candidato può fare domanda solo in una regione e risultare eventualmente vincitore sulla base dei posti messi a disposizione per quella regione.


Per poter partecipare al concorso è necessario:

  1. essere in possesso di una laurea magistrale o a ciclo unico, diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un qualsiasi altro titolo equipollente;

  2. aver acquisito i crediti previsti dalla classe di concorso di riferimento;

  3. essere in possesso di almeno 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche, di cui almeno 6 CFU in tre dei seguenti ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.


Si riportano qui di seguito i settori scientifico-disciplinari delle materie utili a conseguire i 24 CFU per accedere al FIT:


- Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione

M-PED (tutti), CODD/04, ABST/59 e ADPP/01. Sono utili anche le attività formative afferenti ai settori disciplinari ISME/01, ISME/02, ISDC/01 e ISDC/05 solo se è certificata la loro declinazione nei termini della pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all’Allegato A del DM 10 agosto 2017.


- Psicologia

M-PSI (tutti), CODD/04, ABST/58, ISSU/03, ISME/03 e ISDC/01. Sono utili anche le attività formative afferenti al settore ADPP01 solo se è certificata la loro declinazione nei termini della psicologia per gli insegnamenti compresi, in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all’Allegato A del DM 10 agosto 2017 e non siano già state considerate utili per l’ambito di pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione.


- Antropologia

M-DEA 01, M-FIL 03 e ABST/55. Sono utili anche le attività formative afferenti ai settori disciplinari L-ART/08, CODD/06, ISSU/01, ISSU/02, ADEA/01, ADEA/03 e ADEA/04 solo se è certificata la loro declinazione nei termini dell’antropologia, in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all’Allegato A del DM 10 agosto 2017.


- Metodologie e tecnologie didattiche generali

M-PED 03 e M-PED 04, e, in relazione alla classe concorsuale, attività formative afferenti ai settori MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, CODD/04, ABST/59 e ADES/01, nonché le attività formative afferenti ai settori indicati negli allegati B e C del DM 10 agosto 2017 solo se sia certificata la loro declinazione nei termini delle metodologie e tecnologie didattiche per gli insegnamenti in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all’Allegato A dello stesso DM.


Il decreto, emesso in data 10 agosto 2017, indica le modalità di acquisizione dei CFU per il concorso del 2018 e specifica, inoltre, che chi ancora non si è laureato potrà integrare i crediti formativi mancanti a titolo gratuito, mentre coloro i quali si sono già laureati e devono integrare gli esami potranno farlo pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.


Di seguito, pubblichiamo il link del decreto:


http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+24+CFU/b8033aeb-5ee9-42ec-abc0-00d98c8e243c?version=1.0


Il concorso consterà di tre prove da superare, le prime due scritte (a carattere nazionale) e q terza orale:

- Prima prova scritta: verterà sulle conoscenze del candidato in una specifica disciplina tra quelle afferenti alla sua classe di concorso (es. Storia per la classe di concorso A36 in Storia e Filosofia);

- Seconda prova scritta: verterà sulle conoscenze nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie didattiche;

- Terza prova orale: verterà, sulle conoscenze del candidato in tutte le discipline della sua classe di concorso, nonché sulla conoscenza di una lingua straniera europea (verifica di un livello B2 minimo) e delle abilità informatiche di base.



Disciplina transitoria

Tale sistema del concorso-corso, secondo le intenzioni del Ministero, entrerà in vigore già a partire dal 2018, prevedendo però una lunga disciplina provvisoria che dovrebbe permettere l’assorbimento di gran parte del precariato entro il 2030.

Ogni due anni per ogni classe di concorso, fino all'esaurimento delle GAE (graduatorie ad esaurimento), il 50% dei posti a bando di concorso verrà destinato a queste ultime, mentre i rimanenti posti verranno destinati ai vincitori del concorso del 2015, i restanti verranno distribuiti come indicato e solo l'ultima parte verrà destinata ai neolaureati:


1. 2018: -60% II fascia e, dei posti rimanenti, circa il 50% III fascia con almeno 36 mesi di insegnamento alla data di indizione del concorso;


2. 2020: -40% II fascia e, dei rimanenti, 40% III fascia con almeno 36 mesi di insegnamento;


3. 2022: -30% II fascia e, dei rimanenti, 30% III fascia con almeno 36 mesi di insegnamento;


4. 2024 e negli anni successivi: 20% II fascia e, dei rimanenti, 20% III fascia con almeno 36 mesi di insegnamento, fino ad esaurimento dei vincitori di tali concorsi.


Superamento del concorso e retribuzione

Il candidato che supera il concorso sottoscrive un contratto retribuito di durata triennale con l’Ufficio Scolastico Regionale della regione che ha scelto, le cui condizioni economiche e normative saranno definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

I primi due anni saranno retribuiti sulla base dell’esito della contrattazione collettiva nazionale. Durante il secondo anno, la retribuzione potrà essere integrata dal compenso proveniente dalle eventuali supplenze brevi che il tirocinante potrà coprire, mentre il terzo anno sarà retribuito in misura uguale alla retribuzione di una supplenza annua nella tipologia di scuola prescelta e in funzione del ruolo ricoperto (corrispondente a circa 34.000 € lordi annui).

La retribuzione “base” dei primi due anni è prevista in circa 400 euro/mensili sulla base delle stime tecniche fornite dalle commissioni di Camera e Senato.

Il contratto è risolto in caso di assenze ingiustificate, mancato conseguimento del diploma o mancato superamento delle valutazioni intermedie. Viene, invece, sospeso in caso di impedimenti temporanei per un massimo di un anno.


Primo anno di contratto e scuola di specializzazione

Durante il primo anno il candidato tirocinante è tenuto a seguire a tempo pieno lezioni, corsi, seminari e laboratori, volti ad incrementare le sue conoscenze e la sua preparazione nel campo della psicologia, della pedagogia e della didattica delle discipline della sua classe di concorso, per un ammontare complessivo di 60 CFU. Di questi ultimi almeno 16 CFU sono destinati al tirocinio diretto (nelle scuole dell’ambito territoriale di appartenenza, sotto la guida di un tutor scolastico) e indiretto (dentro l’università, che consta nella discussione valutazione delle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida di un tutor universitario).

Al termine del primo anno il tirocinante verrà valutato da una commissione mista, non specificata nel decreto, probabilmente composta da un dirigente scolastico e dal tutor scolastico del tirocinante. In caso di esito positivo, il tirocinante consegue il diploma di specializzazione e mantiene il contratto nel secondo anno di corso.


Secondo e terzo anno di contratto

Il secondo e il terzo anno di corso – ai quali si accede rispettivamente dopo aver ottenuto il diploma di specializzazione e dopo una valutazione intermedia alla fine del secondo anno – si svolge all’interno della scuola interessata come tirocinio in classe, come supplenze e come sostituzioni nei posti vacanti, pur dovendo il tirocinante conseguire 15 CFU nell’ambito dell’innovazione e della sperimentazione didattica di cui 9 di laboratorio. Il tirocinio si effettua sotto la guida di un tutor; quello diretto è svolto presso le sedi scolastiche, quello indiretto presso l’Università e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa del tirocinio diretto. Al termine del terzo anno, il tirocinante verrà valutato da una commissione composta da un dirigente scolastico, dal tutor scolastico e quello universitario del tirocinante e da docenti universitari o dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno tenuto i corsi di specializzazione seguiti al primo anno dal tirocinante. In caso di esito positivo il tirocinante viene immesso in ruolo; in caso

di esito negativo potrà provare ad accedere nuovamente al concorso e, nel caso di un ulteriore superamento del concorso, accedere alla parte residuale del corso (senza ripetere il primo anno di diploma di specializzazione).



Fonti:


http://www.orizzontescuola.it/diventare-insegnanti-abolita-labilitazione-nasce-il-fit/

http://www.scuolainforma.it/portale/2017/03/21/scuola-formazione-iniziale-reclutamento-proposto-percorso-fit.html

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs070417bis

http://linkcoordinamentouniversitario.it/wp-content/uploads/2017/06/Scheda-tecnica-FIT-definitiva.pdf

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