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LINEE GUIDA DAL MINISTERO SUI 24 CFU

  • assocunidea
  • 27 ott 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

Dopo lunghe attese finalmente il MIUR ha emesso le linee guida che chiariscono diversi punti in merito all’applicazione negli atenei del DM 616/2017, che disciplina l’attivazione dei corsi per ottenere i 24 CFU in materie antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche.

Il documento chiarisce sostanzialmente questi punti:

- I CORSI NON POSSONO ESSERE A NUMERO CHIUSO Finalmente anche il MIUR fa chiarezza ed esplicita che non sussiste alcuna base normativa che legittimi una limitazione nell’accesso ai corsi per ottenere i 24 cfu. “Pertanto non potranno introdursi limitazioni numeriche all’accesso degli aspiranti candidati”, recita il documento.

- CERTIFICAZIONE DEI CFU Per accedere al concorso FIT è necessario avere un documento, unico, che certifichi l’acquisizione dei 24 cfu. L’università dove si è conseguito ogni esame dovrà produrre un certificato, che andrà poi depositato nell’ateneo in cui il candidato ha deciso di terminare i suoi crediti, il quale rilascerà la certificazione finale unica. Per poter certificare i cfu già acquisiti è necessario non solo che rispettino gli SSD inseriti nell’allegato B del DM 616/2017, ma anche che rispettino gli obiettivi formativi previsti. I crediti, qualora coincidano con quelli necessari per l’accesso alla classe di concorso, potranno chiaramente essere validi per soddisfare entrambi i requisiti.

- I 24 CFU POSSONO ESSERE ACQUISITI IN MODI DIVERSI Il MIUR specifica che non è possibile vincolare lo studente all’iscrizione di un “pacchetto” di crediti, ma è sempre possibile inserire gli esami nel proprio curriculum, anche in forma aggiuntiva o extracurriculare.

- PUBBLICIZZAZIONE ATENEI CHE EROGANO I CORSI Il Miur ci informa che presto verrà pubblicato sul sito “Universitaly” un elenco completo degli atenei che hanno attivato i corsi, con relativi regolamenti e costi, così da permettere una scelta consapevole anche e soprattutto ai già laureati.

- SUL SEMESTRE AGGIUNTIVO Gli iscritti all’università hanno diritto ad un semestre aggiuntivo per conseguire i crediti. Si considera prolungato de facto il proprio percorso di un semestre, senza che questo comporti alcuna conseguenza per lo status di studente in corso. Ne hanno diritto gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale o magistrale, ma vi si può accedere una sola volta durante l’intero percorso di studi (quindi o in triennale o in magistrale), purché i 24 cfu, o anche solo parte di essi, siano non curriculari e aggiuntivi. Inoltre “se uno studente non completa il percorso per l’acquisizione dei 24 CFU nei tempi previsti e richiede una nuova iscrizione a tale percorso, non usufruisce di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi.”


Il testo del MIUR è molto importante perché chiarisce alcuni punti fondamentali su cui si era molto discusso nelle settimane precedenti, anche nel nostro Ateneo. Due restano ancora i punti critici a nostro avviso: non vi è da parte del Ministero alcun supporto economico e logistico alle Università che scelgono di attivare questi corsi, specialmente a quelle, come la nostra, che soffrono una carenza di fondi e di personale; in secondo luogo, ci saremmo aspettati maggiore attenzione verso i dottorandi, dando anche a loro la possibilità di usufruire del semestre aggiuntivo. Ovviamente restiamo in attesa di capire come il nostro Ateneo recepirà queste linee guida ministeriali.


Per qualsiasi ulteriore chiarimento vi invitiamo a venirci a trovare presso la nostra sede di Rione Francioso.


http://linkcoordinamentouniversitario.it/wp-content/uploads/2017/10/Prot._29999_24.pdf

 
 
 

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